il 2012 sarà l'ultimo anno degli incentivi per eolici fino a 200kW?
 

.: Direttiva CE 2009-28


Il Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Il provvedimento recepisce all’articolo 3 gli obiettivi imposti a livello europeo al nostro Paese  consistenti nel raggiungimento al 2020 di una quota del:
- 17% di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia in quell’anno;
- 10% di energia da fonti rinnovabili impiegate nel settore dei trasporti rispetto al consumo totale del settore (Benzina, diesel, biocarburanti, elettricità) al 2020.
Considerata la complessità del provvedimento si riporta, di seguito, un’analisi sintetica differenziata per macro tematiche.

Tariffa fissa Omnicomprensiva
L’attuale sistema incentivante della tariffa fissa omnicomprensiva, introdotto dall’articolo 2 comma 145 della L. 244/2007 resta in vigore - con le tariffe stabilite dalla Tabella 3 della stessa legge – per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Ogni tre anni è prevista dal decreto originario, una revisione della tariffa omnicomprensiva. Il Governo sta lavorando da novembre 2011 ad una revisione della incentivazione delle energie rinnovabili che prevedrà l’aumento del periodo di incentivazione a 20 anni per la maggior parte delle fondi di energia rinnovabile.

Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 22)

Il provvedimento prevede l’entrata in vigore - a partire dal 1° gennaio 2013 – di nuovi sistemi incentivanti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile differenziati a secondo delle dimensioni e della tipologia di impianto:
- sistema della tariffa incentivante (feed-in premium) per gli impianti di potenza inferiore a 5 MegaWatt elettrici compresi quelli alimentati da biogas, biomasse, bioliquidi sostenibili e centrali ibride di qualsiasi potenza (art. 22 comma 3);
- incentivo su base d’asta al ribasso per l’gli impianti con potenza superiore a 5 MegaWatt elettrici.
Lo schema di provvedimento riporta i criteri applicativi generali rimandando alla stesura, entro un anno dall’approvazione del presente provvedimento, di un apposito decreto ministeriale per la definizione dei valori degli incentivi, dei rispettivi aggiornamenti, delle procedure e delle modalità di transizione dal vecchio al nuovo meccanismo incentivante.
I nuovi criteri incentivanti varranno per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012. Al riguardo si riporta un approfondimento sulle previsioni legislative contenute nel provvedimento volte a disciplinare il passaggio dai meccanismi vigenti a quelli previsti dallo schema di recepimento della Direttiva europea in riferimento ai certificati verdi e alla tariffa omnicomprensiva.

Certificati Verdi
Viene gradualmente reso inefficace il sistema dei certificati verdi. Tale sistema si regge infatti sull’obbligo in capo ai produttori e importatori da fonte non rinnovabili di immettere energia pulita in rete o di acquistare i relativi diritti da produttori da fonti rinnovabili. L’obbligo, commisurato percentualmente all’energia immessa, viene ridotto gradualmente per il periodo 2013-2014 per poi annullarsi al 2015.
Lo schema di D.Lgs prevede comunque il ritiro da parte del GSE di tutti i certificati emessi nel periodo 2011-2015 che risulteranno in eccesso sul mercato. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati sarà però ridotto ad un valore del 70% rispetto a quello attualmente previsto dall’articolo 2, comma 148 della L. 244/2007.

Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica (art. 25-26-27-28)

Il provvedimento prevede due sistemi incentivanti per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile  e per l’incremento dell’efficienza energetica:
- contributi quinquennali in termini di riduzione delle tariffe di gas naturale;
- rilascio dei certificati bianchi. 

In merito al primo punto lo schema di provvedimento riporta criteri generici rinviando all’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione degli interventi oggetto di incentivazione e dei requisiti da rispettare.
In merito all’agevolazione dei certificati bianchi l’articolo 27 e l’articolo 28 del provvedimento prevedono una revisione dell’intero sistema dei certificati bianchi. Si evidenzia al riguardo la previsione dell’emanazione ad opera dell’ENEA di apposite schede standardizzate concernenti interventi agevolabili specifici per i seguenti settori:
- utilizzo server/servizi remoti anche virtuali nel settore informatico;
- illuminazione a LED e altre apparecchiature ad alta efficienze per il terziario;
- risparmio di energia nei settori delle telecomunicazioni;
- diffusione di automezzi elettrici e a gas naturale.

 

Regimi di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti (art. 29 e art. 19)

Viene confermato il meccanismo di sostegno introdotto dal D.L. 2/2006 consistente nell’obbligo  per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili, dove per questi s’intendono, tutti i carburanti liquidi o gassosi per trasporti ricavati dalla biomassa.
Sono inoltre confermate le percentuali d’obbligo stabilite D.M. 25 gennaio 2010 per gli anni 2011 e 2012 e sono altresì definite quelle per gli anni successivi.
Per gli anni successivi al 2014 l’incremento è dello 0,5%.
Il provvedimento prevede inoltre, a partire dal 1 gennaio 2012, il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dall’articolo 7 ter dalla Direttiva 2009/30/CE che impongono che l’energia prodotta da biocarburanti contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 35%.
Lo schema di provvedimento introduce inoltre dei criteri di premialità per i biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli del consumo finale prevedendo al riguardo una maggiorazione del contenuto energetico da stabilire con apposito decreto ministeriale.
Analoghe maggiorazioni saranno previste per i biocarburanti:
- incluso il biometano, prodotti da rifiuti e sottoprodotti, materie cellulosiche di origine non alimentare e alghe;
- immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti purché in misura pari al 25% (quota biocarburante su combustibile).

Si evidenzia in aggiunta che all’articolo 19 sono previsti criteri di incentivazione specifici per il biometano immesso nella rete del gas naturale.

 

Certificazione energetica (art. 11)

Il provvedimento prevede che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici / singole unità immobiliari sia inserita apposita clausola con la quale l’acquirente/conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica. In caso di locazione la suddetta previsione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
Si evidenzia,  soprattutto in riferimento all’attività di intermediazione immobiliare, la previsione dell’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  di riportare negli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

 

Fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale (art. 29-bis)

Attraverso il prelievo nelle bollette elettriche e del gas (0,02 c€/Kwh e 0,08 c€/m3) viene istituito un fondo presso la CCSE (cassa conguaglio per il settore elettrico) finalizzato a finanziare interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica per il sostegno di:
- progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico in termini di rete elettrica, sistemi di accumulo, biocarburanti di nuova generazione e altre  tecnologie innovative di conversione dell’energia solare;
- progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi energetici;
- progetti nel campo di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.

Al riguardo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico avrà il compito di individuare gli specifici interventi oggetto di finanziamento.


Autorizzazioni e procedure amministrative (art. 4)

Il provvedimento prevede diverse semplificazioni sul quadro autorizzatorio. Nello specifico all’articolo 2 comma 4 sono previste tre distinte procedure al fine di autorizzare la costruzione e l’esercizio degli impianti:
- l’autorizzazione unica (art. 12 D.Lgs 387/2003);
- la dichiarazione di impianto alimentato da energia rinnovabile (DIRE), la quale consiste in un nuovo tipo di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) apposita per gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida;
- la comunicazione di inizio lavori per gli interventi qualificati come edilizia libera.

In materia di autorizzazione unica l’articolo 5 dello schema di provvedimento prevede oltre ad cambiamenti di ordine temporale l’emanazione di un successivo decreto ministeriale per l’individuazione di quelle modifiche sostanziali agli impianti che impongono il rinnovo dell’autorizzazione.
Per quanto concerne la procedura abilitativa semplificata della DIRE, essa consiste in una dichiarazione basatasi sulla regola del silenzio assenso  e da inviare al Comune – almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori – volta ad asseverare la conformità del progetto al regolamento edilizio vigente. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica dell’impianto e la relazione progettuale di accompagnamento a firma di un progettista abilitato.
Lo schema di provvedimento lascia in capo alle Regioni la facoltà di semplificare ulteriormente il quadro regolatorio consentendo loro di estendere la procedura semplificata della DIRE agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW e la comunicazione di inizio lavori agli impianti di potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici e solari termici da realizzare sugli edifici senza limiti di potenza.

In merito all’applicabilità del nuovo regime autorizzatorio, la nuova disciplina sarà applicata solo alle nuove istanze. È prevista la possibilità per il proponente, per i procedimenti pendenti, di optare per la DIRE, qualora tutti i necessari requisiti siano soddisfatti in relazione all’impianto che si intende autorizzare.

 

Il provvedimento prevede inoltre le seguenti novità:
- assoggettamento degli impianti solari termici integrati nei tetti alla procedura abilitativi semplificata (DIRE) ;
- emanazione di un decreto ministeriale per semplificare l’iter auotrizzativo relativo alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica per la climatizzazione degli edifici;
- assoggettamento alle procedure semplificate d’urgenza di cui alle dichiarazioni di pubblica utilità per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e dei relativi allacciamenti.


Fonti rinnovabili su edifici (art. 9 e art. 10)

Vengono previsti nuovi obblighi in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti (il criterio della rilevanza è definito all’articolo 2 lettera m del provvedimento). I nuovi obblighi sono indicati nell’allegato 3 al provvedimento e sostituiranno quelli previsti dalle seguenti disposizioni:
- articolo 4 comma 1 bis del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e che entrano in vigore al 1 gennaio 2011;
- articolo 4 commi 22 e 23 del D.P.R. 59/2009 non attuato.

Rimandando alla lettura dell’allegato 3 per quanti interessati si evidenzia che l’articolo 9 prevede inoltre che sugli edifici nuovi che utilizzano fonti rinnovabili gli incentivi statali saranno riconosciuti limitatamente alle quote eccedenti gli obblighi. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
L’articolo 10 prevede il riconoscimento di un bonus volumetrico del 5% nel caso in cui la copertura dei consumi energetici sia superiore del 30% rispetto ai limiti imposti dall’allegato 3.

Qualificazione installatori (art. 13)

Viene esplicitato che per svolgere l’attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici su edifici, sistemi geotermici e pompe di calore è necessario il possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’articolo 4 del D.M. 37/2008 (laurea, diploma, attestato di formazione professionale o prestazione lavorativa svolta per più di tre anni nel campo).
Il provvedimento prevede, esclusivamente per coloro che detengono l’attestato di formazione professionale, il rispetto di ulteriori requisiti formativi disciplinati all’allegato 4 al quale si rimanda evidenziando che le Regioni dovranno attivare programmi mirati di formazione degli installatori e procedure per riconoscere i fornitori di formazione.

Obiettivi regionali per le fonti rinnovabili (art. 33)

In riferimento alla ripartizione regionale dell’obiettivo del 17% di copertura con fonti rinnovabili del consumo energetico al 2020, in attesa della definizione degli obiettivi regionali in attuazione dell’art. 2 comma 169 della L. 244/07, lo schema di provvedimento prevede che qualora una regione non raggiunge il proprio obiettivo il Consiglio dei Ministri nomina un apposito commissario incaricato di garantire il conseguimento dell’obiettivo.

Disposizioni varie

Il provvedimento prevede inoltre:
- correttivi alla legislazione in materia di energia geotermica (art. 7);
- requisiti  e specifiche tecniche in termini di normativa UNI e CEI per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto d’incentivazione (art. 8);
- nuovi limiti in termini di potenza (1 MW) e superficie occupata dai pannelli (50KW per ettaro) per gli impianti collocati su terreni agricoli (art. 8 comma 5);
- creazione di un portale informativo sulle fonti rinnovabili ad opera del GSE (art. 12);
- sviluppo delle reti elettriche  e di quelle di teleriscaldamento e teleraffrescamento (art. 14-15-16-17-20);
- monitoraggio statistico nazionale (art. 36);
- soppressione del Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 115/08 (art. 26 comma 6);
- correttivi al sistema della garanzia di origine volti ad evitare che tali documenti possano essere utilizzati ai fini di incentivi o agevolazioni di altro tipo e che non potranno più essere utilizzati ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili (art. 30);
- viene riconosciuto un incentivo ridotto del 30% rispetto a quello che sarà previsto in attuazione della Legge 99/2009 per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007 giorno in cui è entrato in vigore il D.Lgs. 20/2007 (art. 27 comma 4).